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Cari colleghi,

la UIL Scuola dopo avere sentito le RR.SS.AA, ritiene necessario fornire ulteriori elementi di chiarezza e informazioni aggiuntive di dettaglio sulla procedura L. 223/91.

Premesso, che la predetta procedura, per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, come nel caso del CERF SCARL, prevede che:

  • la comunicazione dell’avvio della procedura deve essere obbligatoriamente trasmessa alle OO SS in forma scritta e che quest’ultime, entro 7 gg dalla ricezione, possono o no aderire all’esame congiunto;
  • l’esame congiunto in sede aziendale deve esaurirsi entro 45 gg. dalla ricezione (da parte delle OO.SS.) della comunicazione di avvio della procedura;
  • le parti a conclusione dell’esame congiunto, possono raggiungere un accordo o meno.
  • In caso di accordo aziendale la procedura si esaurisce ed il datore di lavoro può intimare i licenziamenti con conseguente collocazione dei lavoratori in mobilità. In ogni caso il datore di lavoro comunica l’esito dell’esame congiunto all’Ufficio del Lavoro. Se l’ente opera in più province, il datore di lavoro ricorre la comunicazione all’Ufficio del Lavoro della provincia su cui insiste la sede legale dell’ente (o della consortile come nel caso del CERF  SCARL );
  • In caso di mancato accordo in sede aziendale, l’Ufficio del lavoro, generalmente entro 10 gg dalla ricezione della comunicazione ha l’obbligo di convocare le Parti per esperire un ulteriore tentativo di accordo;
  • l’esame congiunto in sede pubblica deve esaurirsi entro 30 gg. dalla ricezione da parte dell’ufficio della comunicazione di mancato accordo;
  • anche nel caso dell’esame in sede pubblica, si può trovare l’accordo sui criteri, oppure si verbalizza il mancato accordo;
  • solo a questo punto il datore di lavoro può procedere ai licenziamenti, che possono essere effettuati entro 120 gg., sempre rispettando le previsioni delle leggi e del contratto di lavoro.

Considerato che,

  1. Nel caso del CERF  SCARL, l’esame congiunto in sede aziendale (prima fase della procedura) si è concluso con un mancato accordo, come si evince dal verbale del 08/02/2018 che si allega alla presente.
  2. Il 28/02/2018 in sede pubblica, ovvero presso l’Ufficio del Lavoro di Palermo, il CERF  SCARL ha confermato con determinazione le posizioni manifestate sin dall’inizio della trattativa. Dopo ampia e accesa discussione, nell’ambito della quale le OO.SS contestavano al CERF  SCARL la mancata consegna della documentazione richiesta nell’incontro del 08/02/2018,  il responsabile dell’ufficio ha proposto il rinvio dell’esame al fine di consentire al CERF SCARL la consegna della documentazione richiesta dal sindacato. L’ufficio del lavoro ha redatto un verbale che sui allega.
  3. In data 08/03/2018, il CERF SCARL ribadiva: la non praticabilità dell’applicazione dell’ammortizzatore sociale (assegno di solidarietà) proposto dalle OO.SS in alternativa ai licenziamenti, e l’intenzione di procedere ai licenziamenti. L’ente si era dichiarato  disponibile solo ed esclusivamente ad una un’ipotesi di salvaguardia occupazionale estendendo a tutti i lavoratori il diritto legale di precedenza per un periodo, superiore a quello di legge,  da concordare.
  4. Le OO.SS., pur ribadendo la richiesta di revoca della procedura e la proposta di ricorrere all’ammortizzatore sociale,  proposero ancora una volta la al CERF di valutare un accordo oltre che alla deroga sul ripescaggio, anche  sulla revoca del licenziamento qualora durante il periodo di preavviso l’ente avesse ricevuto commesse e di redigere una graduatoria secondo quanto previsto dalla legge a dal  vigente contratto collettivo di lavoro della formazione professionale.  Vedi verbale in allegato

Valutato che, a nostro avviso

  • l’ente una volta conclusa la procedura in sede pubblica, in data 08/03/2018  ha dato corso ai licenziamenti utilizzando una graduatoria costruita con criteri che non sono quelli contrattuali;
  • la legge 223/91 fa un espresso e dinamico rinvio ai contratti collettivi di lavoro qualora quest’ultimi contemplino i criteri per la redazione della graduatoria;
  • che i licenziamenti intimati sono illegittimi;

Con la presente comunicazione si forniscono le indicazioni utili per impugnare il licenziamento.

  • perché il licenziamento sia efficace deve essere comunicato per iscritto;
  • la comunicazione – anche di “preavviso” di licenziamento – vale come lettera di licenziamento differita nel tempo, ed ha valore di comunicazione solo nel momento in cui la si riceve “fisicamente”, quindi dalla data di ricezione e non dalla data di spedizione;
  • il datore di lavoro ha l’obbligo contrattuale di retribuire il periodo di preavviso, anche se dovesse rinunziare a ricevere la prestazione di lavoro (in questo caso – preavviso non lavorato – la retribuzione viene sostituita da una indennità di pari importo a quella che avrebbe costituito la retribuzione media di fatto per il periodo equivalente se fosse stato lavorato);
  • se ricevete la lettera di licenziamento o di preavviso, vi consigliamo di prendere nota della data di ricezione sulla busta, di aprirla non lacerandola e di conservarla insieme alla lettera;
  • consigliamo di farne copia e di non smarrirla, in quanto potrebbe essere utile per le successive impugnative stragiudiziali (scritte da voi) e giudiziali (ricorso al giudice, tramite un avvocato, da proporre solo dopo avere inoltrato l’atto stragiudiziale);
  • l’impugnativa scritta dal singolo, o dal singolo che controfirma anche con il sindacato, deve essere inviata per racc. A/R al datore di lavoro. E’ necessario, ribadiamo, per procedere poi all’eventuale ricorso al giudice del lavoro tramite un avvocato;
  • a pena di decadenza dell’atto, l’impugnativa deve essere inviata entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della lettera di licenziamento o di preavviso di licenziamento;
  • consigliamo di non fare immediatamente l’impugnativa, ma di non farla nemmeno negli ultimissimi giorni per evitare di incorrere in errori (e., può essere sufficiente farla entro il cinquantesimo giorno dalla ricezione della lettera);
  • la lettera di impugnativa/atto stragiudiziale, andrà scritta secondo il format che la nostra organizzazione fornirà a richiesta. (resta inteso che ciascuno è libero di farsi consigliare da professionisti e/o consulenti diversi dal sindacato. In questo caso, il sindacato non potrà assumersi  alcuna responsabilità sull’atto stragiudiziale).
  • l’eventuale ricorso al giudice del lavoro, dovrà essere presentato, a pena di decadenza dell’atto, entro centottanta giorni dall’invio della impugnativa / atto stragiudiziale;
  • anche in questo caso, non è necessario presentarlo immediatamente, ma è importante non decidersi solo al termine del periodo, ma verificare per tempo, con il sindacato o con i propri legali, come e quando effettuarlo.