Riceviamo diverse segnalazione da lavoratori sulle procedure utilizzate dagli enti per la ricollocazione del personale iscritto all’Albo a nostro giudizio discutibili.
Com’è noto l’accordo trilaterale del 23 luglio 2018 tra Regione – Organizzazioni datoriali – OO.SS. è stato firmato anche con riferimento allegato 12 del vigente CCNL che richiama e rende attuali gli artt. 17 e 26 del CCNL 94/97 ove sono elencati i criteri da utilizzare per la ricollocazione del personale iscritto all’Albo regionale degli operatori della formazione professionale.
Constatiamo, dagli elementi nostro possesso, che alcuni enti nel procedere al reclutamento del personale hanno interpretato quanto contenuto nell’accordo del 23 luglio 2018 in maniera autonoma.
Per gli operatori del comparto assunti in servizio prima della decorrenza del CCNL 2011/2013, valgono i requisiti contrattuali e Leggi Regionali vigenti alla data della loro assunzione.
I lavoratori potranno partecipare a bandi o manifestazioni di interessi per qualifiche professionali differenti da quella posseduta anche con livelli di inquadramento inferiori anche se resta fermo il principio che prima si da la precedenza agli operatori iscritti all’albo con la qualifica messa a bando, e successivamente a quelli appartenenti alla stessa area funzionale conferendo precedenza a coloro che hanno effettivamente svolto già quelle mansioni. In mancanza, a coloro che fanno parte di aree funzionali diverse, utilizzando le stesse precedenze.
Quanto sopra esposto trova conferma dal dipartimento istruzione e formazione nella nota prot. 3019/gab al paragrafo “ Si richiama, infine, l’attenzione delle SS.LL. sulla avvertita esigenze di adottare ogni e previsto possibile elemento di tutela dei soggetti iscritti all’albo, avuto riguardo alle qualifiche individuali rapportate alle posizioni messe al bando.”