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Formazione Professionale

TFR E BENEFICI DI POLIZZA – IMPORTANTE SENTENZA DELLA SEZ. LAVORO DEL TRIBUNALE DI PALERMO-

La sezione lavoro del Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2252/2020 del 15/07/2020 ha esposto, in maniera inequivocabile le ragioni, di fatto, e di diritto del perché in Sicilia gli interessi maturati per effetto dell’investimento da parte della Compagnia assicuratrice delle quote accantonate da un ente di formazione  devono essere interamente devoluti a favore del lavoratore.  Ora, gli enti storici che hanno pagato il TFR senza i benefici di polizza non hanno più alibi e pertanto, chiedano scusa e restituiscano con immediatezza ai lavoratori quanto loro dovuto.

A giudicare dal contenuto di alcune diffide accertative eseguite dai carabinieri dell’Ispettorato Provinciale di Palermo, emergerebbe anche una responsabilità di carattere penale, al momento al vaglio delle Procure competenti, nella condotta del datore di lavoro che non devolve i benefici di polizza ai lavoratori.

L’UIL Scuola, che da sempre sostiene le medesime ragioni di fatto e di diritto oggi autorevolmente esposte nella richiamata sentenza del Tribunale di Palermo, esprime il suo compiacimento non solo per l’attenta lettura degli atti e delle norme contrattuali ma sopratutto per avere colto la portata della speciale disciplina negoziale e regolamentare che regola l’istituto del trattamento di fine rapporto nel sistema formativo regionale.