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Formazione Professionale

Rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico – Riconoscimento ai fini previdenziali dei periodi non lavorati

Nel Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023 approvati con la legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha trovato definitiva soluzione l’annosa vicenda del trattamento previdenziale dei lavoratori occupati con contratto part-time verticale ciclico. L’INPS, più volte condannato in materia, con la circolare n. 74 del 04/05/2021 ha fornito i chiarimenti necessari in ordine alla nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva di diritto introdotta dall’art.1, comma 350 della richiamata legge in riferimento alla valorizzazione del tempo non lavorato nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.

La UIL, come è facile evincere dalle allegate lettere datate 11/11/2019 e 16/12/2019, aveva scritto più volte  all’ex Ministro Nunzia Catalfo e oggi comunica agli iscritti e ai simpatizzanti che potranno rivolgersi al nostro Patronato ITAL per maggiori ragguagli sulla possibilità di coprire mediante riscatto o versamenti volontari i periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non è stata prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro part-time.

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