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Formazione Professionale

Progetto di Riqualificazione del personale iscritto all’Albo di cui al comma 18 dell’articolo 5 della Legge di stabilità regionale 2020/2022 del 12 maggio 2020, n.9

Esito dell’Incontro del 24 Ottobre 2024

A seguito delle numerose richieste pervenute alla UIL Scuola da parte di lavoratori del settore, abbiamo approfondito il contenuto del precetto normativo contenuto al comma 18 dell’articolo 5 della Legge di stabilità regionale 2020/2022 del 12 maggio 2020, n.9 e del successivo comunicato del 28/01/2021 prot. 2816 del Servizio VI (Accreditamento e Albo Regionale dei Formatori) del Dipartimento Formazione Professionale ed in particolare che cosa si intende per condizione di “non occupazione”.

Ci vengono in aiuto  l’art. 19, comma 7 del decreto legislativo n.150/2015  e la circolare n. 1/2019 di ANPAL che recepisce le novità introdotte dall’art. 4 comma 15 quater del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26).

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 150/2015 lo status di disoccupato è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi (piu esattamente fino a 180 giorni).

Il Ministero del Lavoro attraverso la Circolare 34 del 2015 ricorda inoltre, richiamando gli artt. 9 e 10 del D.Lgs 22/2015, che la condizione di “non occupazione” è riferita a chi non svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma. Ma è riferibile anche coloro che, pur svolgendo un’attività lavorativa, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (art. 133 del testo unico imposte si redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917):

  • per il lavoro subordinato o parasubordinato 8.145 euro;
  • per il lavoro autonomo (anche autonomo occasionale) 4.800 euro.

Queste condizioni sono quindi compatibili con lo stato occupazionale di disoccupato e consentono di mantenerlo.

Tuttavia la mancata conferma periodica della dichiarazione di immediata disponibilità, secondo le modalità stabilite dai servizi competenti, o il mancato rispetto degli impegni assunti con il Centro per l’Impiego, comportano la perdita dello stato di disoccupazione.

 

Per quanto sopra esposto il lavoratore che pur svolgeva una attività lavorativa alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 12/05/2020 (pubblicata nella GURS n. 28 DEL 14 MAGGIO 2020) ma che versa nella condizione di “non occupato” cosi come previsto dalla circolare ministeriale n. 34 è da ritenersi tra i destinatari  del comunicato del 28/01/2021.

Nei prossimi giorni, avremo modo di definire con l’Assessorato destinatario di una richiesta d’incontro di FLC CGIL CISL Scuola e UIL Scuola di altri importanti aspetti collegati come ad esempio il diritto di tutti gli iscritti all’Albo (vedi legge 23/2019) partecipare ad interventi di aggiornamento e riqualificazione a prescindere dal beneficio dell’indennità di frequenza e dallo stato occupazionale.

Ritorneremo sull’argomento non appena a conoscenza di ulteriori sviluppi.

Il 24 ottobre 2024, l’Assessore Turano, riscontrando una richiesta di CGIL CISL UIL ha convocato una riunione per approfondire alcune questioni insorte a seguito dall’assessment eseguito da Formez nel mese di novembre 2023 per i lavoratori della formazione professionale da riqualificare.

E’ utile premettere che da quando è stata approvata la legge di stabilità regionale 2020/2022 del 12 maggio 2020 n. 9, la scrivente, le OO.SS. firmatarie del CCNL del settore della formazione professionale, nonostante le numerose richieste d’incontro non sono state mai convocate dagli assessori precedenti per concordare sia le modalità sia i contenuti degli interventi di riqualificazione approntati da Formez.

Abbiamo illustrato all’Assessore ed ai funzionari presenti, assente il Formez, come le modalità utilizzate per la individuazione degli operatori aventi diritto agli interventi previsti dalla legge di stabilità hanno determinato la ingiusta esclusione di centinaia di operatori.

A nostro parere, l’amministrazione regionale, che non ha avvertito il bisogno di un confronto con le OO.SS. di categoria né durante la fase di progettazione degli interventi di riqualificazione né durante l’esecuzione delle attività di assessment, non solo non ha interpretato correttamente il precetto normativo ma continua a sostenere di avere operato nel giusto.

Un approccio più fattivo quello dell’Assessore che ritiene opportuno operare un ulteriore controllo sulla posizione occupazionale degli operatori selezionati e recuperare altre risorse per assicurare il diritto agli operatori ingiustamente esclusi. L’orientamento dunque è quello di non bloccare gli interventi ma trovare soluzioni in corso d’opera per non discriminare nessuno.

Nei prossimi giorni, pubblicheremo le novità e gli aggiornamenti in materia.